(Testo-art. 24)
 
                              Art. 24. 
 
 
               (Legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 17). 
 
  A decorrere dall'entrata in vigore della legge 24  marzo  1921,  n.
312,  i  proprietari  di  diritti  esclusivi  di  pesca,  di  cui  al
precedente articolo, decadono dal loro diritto per  non  uso  durante
cinque anni consecutivi, o per cattivo uso in relazione ai fini della
legge sulla pesca, o per abituale negligenza  ed  inosservanza  delle
disposizioni legislative e regolamentari attinenti alla pesca. 
  Contro la dichiarazione di decadenza, che dovra' essere pronunziata
con decreto Ministeriale, e' ammesso soltanto il reclamo al Tribunale
superiore delle acque come e' stabilito nell'articolo precedente.