Art. 24. (Legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 17). A decorrere dall'entrata in vigore della legge 24 marzo 1921, n. 312, i proprietari di diritti esclusivi di pesca, di cui al precedente articolo, decadono dal loro diritto per non uso durante cinque anni consecutivi, o per cattivo uso in relazione ai fini della legge sulla pesca, o per abituale negligenza ed inosservanza delle disposizioni legislative e regolamentari attinenti alla pesca. Contro la dichiarazione di decadenza, che dovra' essere pronunziata con decreto Ministeriale, e' ammesso soltanto il reclamo al Tribunale superiore delle acque come e' stabilito nell'articolo precedente.