Art. 26. (Legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 22, commi 1-4; R. decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2726, art. 1-2; R. decreto 15 febbraio 1925, n. 767, art. 3; R. decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, art. 3, comma 5°, e art. 1, commi 2-4, e legge 8 luglio 1929, n. 1224). Sono estinti i diritti esclusivi di pesca nei laghi, fiumi, torrenti, canali ed in genere in ogni acqua pubblica, che risalgano a data anteriore all'entrata in vigore della legge 4 marzo 1877, n. 3706, e che non siano stati effettivamente esercitati nel trentennio anteriore alla data del 24 marzo 1921. Sono pure estinti i diritti medesimi, qualora il loro possesso non sia stato riconosciuto a mente del R. decreto 15 maggio 1884, n. 2503, ovvero se, entro il 31 dicembre 1921, gli aventi diritto non abbiano presentato domanda di riconoscimento, corredata con i documenti prescritti dall'art. 4 del sopra citato decreto. Entro il 30 giugno 1932, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvedera' alla revisione dei decreti con i quali gia' venne riconosciuto il possesso dei diritti esclusivi di pesca. A tale effetto gli interessati debbono esibire i documenti giustificativi a suo tempo prodotti entro il termine di due mesi da che ne abbiano avuta richiesta. Trascorso inutilmente tale termine, la revisione ha parimenti luogo, sulla base dei documenti che avranno potuto comunque essere raccolti dall'Amministrazione. Il riconoscimento sara' revocato o confermato, e la estinzione sara' dichiarata, sentito il Consiglio di Stato, con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, nel quale, in caso di conferma, dovra' essere determinato l'oggetto specifico di ogni diritto ed il suo modo di esercizio, in conformita' ai titoli di acquisto ed al possesso goduto nel trentennio anteriore all'entrata in vigore della legge 24 marzo 1921, n. 312. Contro tale provvedimento e' ammesso soltanto reclamo in conformita' del disposto dell'art. 23. Le disposizioni circa i diritti esclusivi di pesca sulle acque pubbliche non si applicano ai diritti patrimoniali di pesca attualmente posseduti dallo Stato. Nelle nuove Provincie i diritti esclusivi di pesca nei laghi, fiumi, torrenti, canali, ed in genere in ogni acqua pubblica, si intendono estinti qualora essi non siano stati effettivamente esercitati nel trentennio anteriore al 17 giugno 1925, ovvero se, quantunque esercitati, gli aventi diritto, entro sei mesi da tale data, non abbiano fatto domanda di riconoscimento, ai sensi del 2° comma del presente articolo. Per la revisione dei decreti di riconoscimento, emessi dai prefetti in dipendenza del precedente comma, si applicano le norme contenute nei commi terzo e quarto, salvo, per quanto riguarda il termine, il disposto dell'ultimo comma del seguente articolo.