(Testo-art. 26)
 
                              Art. 26. 
 
 
(Legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 22, commi 1-4; R. decreto-legge 21
ottobre 1923, n. 2726, art. 1-2; R. decreto 15 febbraio 1925, n. 767,
art. 3; R. decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, art. 3, comma 5°,
        e art. 1, commi 2-4, e legge 8 luglio 1929, n. 1224). 
 
  Sono estinti  i  diritti  esclusivi  di  pesca  nei  laghi,  fiumi,
torrenti, canali ed in genere in ogni acqua pubblica, che risalgano a
data anteriore all'entrata in vigore della legge  4  marzo  1877,  n.
3706, e che non siano stati effettivamente esercitati nel  trentennio
anteriore alla data del 24 marzo 1921. 
  Sono pure estinti i diritti medesimi, qualora il loro possesso  non
sia stato riconosciuto a mente del R.  decreto  15  maggio  1884,  n.
2503, ovvero se, entro il 31 dicembre 1921, gli  aventi  diritto  non
abbiano  presentato  domanda  di  riconoscimento,  corredata  con   i
documenti prescritti dall'art. 4 del sopra citato decreto. 
  Entro il 30 giugno 1932,  il  Ministero  dell'agricoltura  e  delle
foreste provvedera' alla revisione dei decreti con i quali gia' venne
riconosciuto il possesso dei  diritti  esclusivi  di  pesca.  A  tale
effetto gli interessati debbono esibire i documenti giustificativi  a
suo tempo prodotti entro il termine di due mesi  da  che  ne  abbiano
avuta richiesta. Trascorso inutilmente tale termine, la revisione  ha
parimenti luogo, sulla base dei documenti che avranno potuto comunque
essere raccolti dall'Amministrazione. 
  Il riconoscimento sara' revocato  o  confermato,  e  la  estinzione
sara' dichiarata, sentito il Consiglio  di  Stato,  con  decreto  del
Ministro per l'agricoltura e  le  foreste,  nel  quale,  in  caso  di
conferma, dovra'  essere  determinato  l'oggetto  specifico  di  ogni
diritto ed il suo modo di esercizio,  in  conformita'  ai  titoli  di
acquisto ed al possesso goduto nel trentennio  anteriore  all'entrata
in  vigore  della  legge  24  marzo  1921,  n.   312.   Contro   tale
provvedimento e' ammesso soltanto reclamo in conformita' del disposto
dell'art. 23. 
  Le disposizioni circa i diritti  esclusivi  di  pesca  sulle  acque
pubbliche  non  si  applicano  ai  diritti  patrimoniali   di   pesca
attualmente posseduti dallo Stato. 
  Nelle nuove Provincie i  diritti  esclusivi  di  pesca  nei  laghi,
fiumi, torrenti, canali, ed in genere  in  ogni  acqua  pubblica,  si
intendono  estinti  qualora  essi  non  siano  stati   effettivamente
esercitati nel trentennio anteriore al 17  giugno  1925,  ovvero  se,
quantunque esercitati, gli aventi diritto, entro  sei  mesi  da  tale
data, non abbiano fatto domanda di riconoscimento, ai  sensi  del  2°
comma del presente articolo. 
  Per la revisione dei decreti di riconoscimento, emessi dai prefetti
in dipendenza del precedente comma, si applicano le  norme  contenute
nei commi terzo e quarto, salvo, per quanto riguarda il  termine,  il
disposto dell'ultimo comma del seguente articolo.