Art. 29. (Legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 22, commi ultimi). Puo' essere disposta l'espropriazione per pubblica utilita' dei diritti esclusivi di pesca nei laghi, fiumi, torrenti, ed in genere in ogni acqua pubblica, se tali diritti non siano esercitati in rapporto alla loro potenzialita', ovvero se l'esercizio di essi sia riconosciuto contrario ad esigenze di interesse generale. La espropriazione e' pronunziata con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, il quale nello stesso decreto stabilisce la indennita', proporzionata alle tasse pagate dall'espropriato nell'ultimo decennio sul diritto e per l'esercizio di esso. Contro la misura dell'indennita' e' ammesso soltanto reclamo in sede contenziosa avanti al Tribunale superiore delle acque in conformita' del disposto dell'art. 25.