(Testo-art. 29)
 
                              Art. 29. 
 
 
        (Legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 22, commi ultimi). 
 
  Puo' essere disposta l'espropriazione  per  pubblica  utilita'  dei
diritti esclusivi di pesca nei laghi, fiumi, torrenti, ed  in  genere
in ogni acqua pubblica, se  tali  diritti  non  siano  esercitati  in
rapporto alla loro potenzialita', ovvero se l'esercizio di  essi  sia
riconosciuto contrario ad esigenze di interesse generale. 
  La espropriazione e'  pronunziata  con  decreto  del  Ministro  per
l'agricoltura e le foreste, il quale nello stesso decreto  stabilisce
la  indennita',  proporzionata  alle  tasse  pagate  dall'espropriato
nell'ultimo decennio sul diritto e per l'esercizio di esso. 
  Contro la misura dell'indennita' e'  ammesso  soltanto  reclamo  in
sede  contenziosa  avanti  al  Tribunale  superiore  delle  acque  in
conformita' del disposto dell'art. 25.