(Testo-art. 3)
 
                               Art. 3. 
 
 
(Legge 4 marzo 1877, n.  3706,  art.  2,  comma  2°,  e  art.  9;  R.
     decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, art. 2, comma 3°). 
 
  I regolamenti determineranno: 
  1° i limiti entro i quali avranno vigore le  norme  riguardanti  la
pesca marittima e quelle riguardanti la pesca fluviale e lacuale  nei
luoghi ove le acque dolci sono in comunicazione con quelle salse; 
  2° le norme sui luoghi, sui tempi, sui  modi,  sugli  strumenti  di
pesca, sul commercio dei prodotti di essa, e sul regime delle  acque,
allo scopo  di  conservare  le  specie  dei  pesci  e  degli  animali
acquatici; 
  3° i limiti di distanza dalla spiaggia o di profondita'  di  acque,
in cui saranno applicate le discipline sulla pesca marittima,  intese
specialmente a tutelare la conservazione delle specie; 
  4° le distanze e le altre norme da osservare  nell'esercizio  della
pesca in genere, o di pescagioni speciali,  rispetto  alle  foci  dei
fiumi, alle  tonnare,  alle  mugginare,  alle  valli  salse  ed  agli
stabilimenti di allevamento dei pesci e degli altri  animali  viventi
nelle acque; 
  5°  le  prescrizioni  di  polizia   necessarie   a   garantire   il
mantenimento  dell'ordine  e  la  sicurezza  delle  persone  e  della
proprieta' nell'esercizio della pesca; 
  6° le discipline sui modi e sui tempi della pesca del corallo; 
  7° le norme per evitare i danni che possono  essere  prodotti  alla
pescosita' dai versamenti in mare di residui di olii  minerali  o  di
altri rifiuti di bordo; 
  8° tutte le altre norme e sanzioni  riservate  espressamente  dalla
presente legge ai regolamenti.