Art. 30. (Legge 4 marzo 1877, n. 3706, articoli 11, 12 e 14; legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 32, comma 3°; R. decreto-legge 29 gennaio 1928, n. 162, art. 1, comma 1°). La sorveglianza sulla pesca, e sul commercio dei prodotti di essa, e l'accertamento delle infrazioni, sono affidati alla Milizia nazionale forestale, ai Reali carabinieri, alla Regia guardia di finanza, al personale delle Regie capitanerie di porto, della Regia marina, e della Regia aeronautica, agli agenti sanitari, alle direzioni dei mercati, alle guardie daziarie e municipali, e ad ogni altro agente giurato della forza pubblica, per la pesca di mare sotto la direzione dei comandanti delle Regie capitanerie di porto, e per quella nelle acque interne sotto la direzione dei prefetti.