(Testo-art. 30)
 
                              Art. 30. 
 
 
(Legge 4 marzo 1877, n. 3706, articoli 11, 12 e 14;  legge  24  marzo
1921, n. 312, art. 32, comma 3°; R. decreto-legge 29 gennaio 1928, n.
                       162, art. 1, comma 1°). 
 
  La sorveglianza sulla pesca, e sul commercio dei prodotti di  essa,
e  l'accertamento  delle  infrazioni,  sono  affidati  alla   Milizia
nazionale forestale, ai Reali  carabinieri,  alla  Regia  guardia  di
finanza, al personale delle Regie capitanerie di porto,  della  Regia
marina,  e  della  Regia  aeronautica,  agli  agenti  sanitari,  alle
direzioni dei mercati, alle guardie daziarie e municipali, e ad  ogni
altro agente giurato della forza pubblica, per la pesca di mare sotto
la direzione dei comandanti delle Regie capitanerie di porto,  e  per
quella nelle acque interne sotto la direzione dei prefetti.