(Testo-art. 31)
 
                              Art. 31. 
 
 
               (Legge 4 marzo 1877, n. 3706, art. 13). 
 
  Le Provincie, i Comuni, i consorzi, le associazioni e  chiunque  vi
abbia interesse possono nominare e mantenere, a proprie spese, agenti
giurati per concorrere alla  sorveglianza  sulla  pesca  tanto  nelle
acque pubbliche, quanto in quelle private. 
  Gli agenti debbono possedere i requisiti determinati  dall'art.  81
del regolamento 20 agosto 1909, n. 666, prestare  giuramento  davanti
al pretore, ed essere singolarmente riconosciuti dal prefetto.  Essi,
ai fini della sorveglianza sulla pesca, hanno qualita' di  agenti  di
polizia giudiziaria.