(Testo-art. 32)
 
                              Art. 32. 
 
 
               (Legge 4 marzo 1877, n. 3706, art. 15). 
 
  Gli ufficiali ed agenti, incaricati della sorveglianza sulla pesca,
possono in ogni tempo visitare  i  battelli  da  pesca  ed  i  luoghi
pubblici di deposito o di vendita del pesce e  degli  altri  prodotti
della pesca.