Art. 34. (R. decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, art. 2, comma 6°). I regolamenti per la esecuzione della presente legge potranno stabilire ammende da L. 200 a L. 1000, e, per quanto riguarda le disposizioni sulle tonnare e sulla pesca del corallo, da L. 1000 a L. 5000, senza pregiudizio delle particolari sanzioni portate da altre leggi. Fino alla emanazione di nuovi regolamenti, le pene stabilite dal regolamento sulla pesca marittima, approvato con R. decreto 13 novembre 1882, n. 1090, e dal regolamento sulla pesca fluviale e lacuale, approvato col R. decreto 22 novembre 1914, n. 1486, nonche' da altre disposizioni di carattere regolamentare in applicazione dell'art. 18 della legge 4 marzo 1877, n. 3706, e successive modificazioni, sono elevate alle misure minime e massime fissate dal precedente comma.