(Testo-art. 34)
 
                              Art. 34. 
 
 
   (R. decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, art. 2, comma 6°). 
 
  I regolamenti per  la  esecuzione  della  presente  legge  potranno
stabilire ammende da L. 200 a L. 1000,  e,  per  quanto  riguarda  le
disposizioni sulle tonnare e sulla pesca del corallo, da L. 1000 a L.
5000, senza pregiudizio delle particolari sanzioni portate  da  altre
leggi. 
  Fino alla emanazione di nuovi regolamenti, le  pene  stabilite  dal
regolamento sulla  pesca  marittima,  approvato  con  R.  decreto  13
novembre 1882, n. 1090, e dal  regolamento  sulla  pesca  fluviale  e
lacuale, approvato col R. decreto 22 novembre 1914, n. 1486,  nonche'
da altre disposizioni  di  carattere  regolamentare  in  applicazione
dell'art. 18  della  legge  4  marzo  1877,  n.  3706,  e  successive
modificazioni, sono elevate alle misure minime e massime fissate  dal
precedente comma.