Art. 35. (Legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 27, comma 5°, parte 1ª). La recidiva entro l'anno trae seco l'aumento delle pene stabilite dagli articoli precedenti, purche' non si raggiunga il doppio, e la sospensione dell'esercizio della pesca, col ritiro della licenza, per un periodo da uno a sei mesi. La sospensione e' elevata da tre mesi ad un anno per la seconda recidiva non oltre un anno dalla prima.