(Testo-art. 35)
 
                              Art. 35. 
 
 
     (Legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 27, comma 5°, parte 1ª). 
 
  La recidiva entro l'anno trae seco l'aumento delle  pene  stabilite
dagli articoli precedenti, purche' non si raggiunga il doppio,  e  la
sospensione dell'esercizio della pesca, col ritiro della licenza, per
un periodo da uno a sei mesi. La sospensione e' elevata da  tre  mesi
ad un anno per la seconda recidiva non oltre un anno dalla prima.