Art. 36. (Legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 29). I contravventori alle prescrizioni prefettizie di cui all'articolo 9 incorrono nell'ammenda da L. 100 fino a L. 1000. Nei casi di recidiva l'ammenda puo' essere estesa fino a L. 10.000. Coloro che, non uniformandosi all'articolo 10, non facessero funzionare regolarmente le scale di monta, o si servissero di queste per la pesca, incorrono in un'ammenda da L. 100 a L. 1000. I concessionari che non eseguano regolarmente le semine cui fossero obbligati, incorrono, per ogni semina non eseguita, in una pena pecuniaria, corrispondente al triplo del valore della semina.