(Testo-art. 36)
 
                              Art. 36. 
 
 
               (Legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 29). 
 
  I contravventori alle prescrizioni prefettizie di cui  all'articolo
9 incorrono nell'ammenda da L. 100  fino  a  L.  1000.  Nei  casi  di
recidiva l'ammenda puo' essere estesa fino a L. 10.000. 
  Coloro  che,  non  uniformandosi  all'articolo  10,  non  facessero
funzionare regolarmente le scale di monta, o si servissero di  queste
per la pesca, incorrono in un'ammenda da L. 100 a L. 1000. 
  I concessionari che non eseguano regolarmente le semine cui fossero
obbligati, incorrono, per ogni  semina  non  eseguita,  in  una  pena
pecuniaria, corrispondente al triplo del valore della semina.