Art. 37. (Legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 18, comma 1°, art. 19, comma ultimo, e art. 27, comma 6°). Chiunque eserciti il mestiere di pescatore, a senso dell'art. 20, senza essere provvisto del libretto di matricola o del foglio di ricognizione, e' punito con l'ammenda da L. 50 a L. 300. Chiunque venga trovato a pescare nelle acque di cui all'art. 22, senza il documento di licenza, incorre: 1° se iscritto nel registro di cui allo stesso art. 22, nella sospensione di pescare per otto giorni; 2° se non iscritto nel registro di cui sopra, nell'ammenda di L. 50, e, se recidivo entro l'anno, di L. 100. I negozianti od industriali, che vendono pesce catturato con mezzi proibiti dalla legge, sono soggetti ad un'ammenda non inferiore a L. 1.000 ed alla inibizione dell'esercizio di vendita almeno per un mese. Le infrazioni alle disposizioni dell'art. 21 sono punite con l'ammenda da L. 200 a L. 1000.