(Testo-art. 37)
 
                              Art. 37. 
 
 
(Legge 24 marzo 1921, n. 312, art.  18,  comma  1°,  art.  19,  comma
                    ultimo, e art. 27, comma 6°). 
 
  Chiunque eserciti il mestiere di pescatore, a senso  dell'art.  20,
senza essere provvisto del libretto di  matricola  o  del  foglio  di
ricognizione, e' punito con l'ammenda da L. 50 a L. 300. 
  Chiunque venga trovato a pescare nelle acque di  cui  all'art.  22,
senza il documento di licenza, incorre: 
  1° se iscritto nel registro di  cui  allo  stesso  art.  22,  nella
sospensione di pescare per otto giorni; 
  2° se non iscritto nel registro di cui sopra,  nell'ammenda  di  L.
50, e, se recidivo entro l'anno, di L. 100. 
  I negozianti od industriali, che vendono pesce catturato con  mezzi
proibiti dalla legge, sono soggetti ad un'ammenda non inferiore a  L.
1.000 ed alla inibizione dell'esercizio  di  vendita  almeno  per  un
mese. 
  Le infrazioni  alle  disposizioni  dell'art.  21  sono  punite  con
l'ammenda da L. 200 a L. 1000.