(Testo-art. 38)
 
                              Art. 38. 
 
 
(Legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 28, comma 1°; R. decreto-legge  20
          novembre 1927, n. 2525, art. 2, penultimo comma). 
 
  Per le infrazioni agli articoli 4, 5 (parte 1ª) e 6 della  presente
legge e prevedute dai  regolamenti  richiamati  nell'art.  34,  oltre
all'applicazione delle ammende e delle  particolari  sanzioni  penali
portate da altre leggi, si fa luogo alla confisca dei pesci  e  degli
altri prodotti acquatici, salvo che, quando derivino da acque private
o da acque pubbliche soggette a diritti esclusivi od a concessioni di
pesca, essi non siano reclamati da chi vi abbia diritto. 
  Le reti e gli altri attrezzi pescherecci,  che  abbiano  servito  a
commettere la infrazione, sono soggetti a sequestro nel  periodo  del
divieto. Saranno invece confiscati e distrutti, quando  il  loro  uso
sia vietato dai regolamenti senza distinzione di tempo. 
  Nel caso di pesca abusiva esercitata mediante esplodenti o  materie
velenose, viene confiscato anche il battello. 
  Salvo i casi in cui sia previsto il sequestro o  la  confisca,  gli
apparecchi di pesca messi in modo da contravvenire alla legge ed alle
corrispondenti norme regolamentari  sono,  se  fissi,  modificati,  o
ridotti, se mobili, rimossi, a spese dei contravventori. 
  In caso di recidiva, tali apparecchi sono confiscati e distrutti.