Art. 38. (Legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 28, comma 1°; R. decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, art. 2, penultimo comma). Per le infrazioni agli articoli 4, 5 (parte 1ª) e 6 della presente legge e prevedute dai regolamenti richiamati nell'art. 34, oltre all'applicazione delle ammende e delle particolari sanzioni penali portate da altre leggi, si fa luogo alla confisca dei pesci e degli altri prodotti acquatici, salvo che, quando derivino da acque private o da acque pubbliche soggette a diritti esclusivi od a concessioni di pesca, essi non siano reclamati da chi vi abbia diritto. Le reti e gli altri attrezzi pescherecci, che abbiano servito a commettere la infrazione, sono soggetti a sequestro nel periodo del divieto. Saranno invece confiscati e distrutti, quando il loro uso sia vietato dai regolamenti senza distinzione di tempo. Nel caso di pesca abusiva esercitata mediante esplodenti o materie velenose, viene confiscato anche il battello. Salvo i casi in cui sia previsto il sequestro o la confisca, gli apparecchi di pesca messi in modo da contravvenire alla legge ed alle corrispondenti norme regolamentari sono, se fissi, modificati, o ridotti, se mobili, rimossi, a spese dei contravventori. In caso di recidiva, tali apparecchi sono confiscati e distrutti.