(Testo-art. 39)
 
                              Art. 39. 
 
 
               (Legge 4 marzo 1877, n. 3706, art. 4). 
 
  Nell'applicazione delle disposizioni riguardanti il  commercio  dei
prodotti della pesca, si presume, fino a prova contraria, e salvo  le
eccezioni stabilite dai regolamenti,  che  tali  prodotti  provengano
dalle acque del demanio pubblico o dal mare territoriale.