(Testo-art. 4)
 
                               Art. 4. 
 
 
   (R. decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, art. 3, comma 1°). 
 
  I regolamenti stabiliranno inoltre quali delle  disposizioni  sulla
pesca siano da osservare anche nell'esercizio della pesca sulle acque
di privata proprieta'  in  immediata  comunicazione  con  quelle  del
demanio pubblico o del mare territoriale.