Art. 40. (Legge 4 marzo 1877, n. 3706, art. 23; legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 30). Le infrazioni della presente legge sono denunciate all'autorita' giudiziaria, e ad esse sono applicabili anche le norme stabilite dal Codice penale e da quello di procedura penale. In caso di commutazione delle ammende, la pena restrittiva della liberta' personale non puo' eccedere i 30 giorni. A norma dell'art. 414 del Codice della marina mercantile i proprietari di battelli da pesca sono responsabili delle ammende incorse dalle persone dell'equipaggio.