(Testo-art. 40)
 
                              Art. 40. 
 
 
(Legge 4 marzo 1877, n. 3706, art. 23; legge 24 marzo 1921,  n.  312,
                              art. 30). 
 
  Le infrazioni della presente legge  sono  denunciate  all'autorita'
giudiziaria, e ad esse sono applicabili anche le norme stabilite  dal
Codice penale e da quello di procedura penale. 
  In caso di commutazione delle ammende, la  pena  restrittiva  della
liberta' personale non puo' eccedere i 30 giorni. 
  A  norma  dell'art.  414  del  Codice  della  marina  mercantile  i
proprietari di battelli da  pesca  sono  responsabili  delle  ammende
incorse dalle persone dell'equipaggio.