Art. 41. (Legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 31, comma 1°; R. decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, art. 2, comma ultimo, e art. 3, comma 6°). Per le infrazioni alla presente legge punite con ammende, e limitatamente alla polizia delle acque, prima che dall'autorita' giudiziaria sia pronunciata sentenza definitiva, colui che le ha commesse, qualora non sia recidivo, puo' far domanda al comandante della Regia capitaneria di porto, se si tratti di pesca in acque salse o salmastre, od al prefetto, se si tratti di pesca in acque dolci, per ottenere che la procedura sia definita in via amministrativa, previo deposito di due terzi del massimo dell'ammenda stabilita dalle norme legislative o regolamentari. Eseguito il deposito, il comandante della Regia capitaneria di porto od il prefetto richiama gli atti dall'autorita' giudiziaria, e, stabilito l'ammontare dell'ammenda, provvede al pagamento delle eventuali spese di giudizio prenotate al campione penale, versando la differenza all'ufficio del registro.