(Testo-art. 41)
 
                              Art. 41. 
 
 
(Legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 31, comma 1°; R. decreto-legge  20
 novembre 1927, n. 2525, art. 2, comma ultimo, e art. 3, comma 6°). 
 
  Per le  infrazioni  alla  presente  legge  punite  con  ammende,  e
limitatamente alla polizia  delle  acque,  prima  che  dall'autorita'
giudiziaria sia pronunciata sentenza  definitiva,  colui  che  le  ha
commesse, qualora non sia recidivo, puo' far  domanda  al  comandante
della Regia capitaneria di porto, se si  tratti  di  pesca  in  acque
salse o salmastre, od al prefetto, se si tratti  di  pesca  in  acque
dolci,  per  ottenere  che  la  procedura   sia   definita   in   via
amministrativa, previo deposito di due terzi del massimo dell'ammenda
stabilita dalle norme legislative o regolamentari. 
  Eseguito il deposito, il  comandante  della  Regia  capitaneria  di
porto od il prefetto richiama gli atti dall'autorita' giudiziaria, e,
stabilito  l'ammontare  dell'ammenda,  provvede  al  pagamento  delle
eventuali spese di giudizio prenotate al campione penale, versando la
differenza all'ufficio del registro.