Art. 42. (Legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 1; R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1924, e R. decreto-legge 19 gennaio 1931, n. 149, art. 6). Il Governo del Re e' autorizzato a concedere la esenzione, per il periodo di 10 anni, dalle tasse e dalle imposte a chi, fra il 30 giugno 1919 ed il 30 giugno 1925, abbia messo in uso scafi di stazza lorda non inferiore a 4 tonnellate, con o senza motore ausiliario, tanto per la pesca, quanto per il trasporto del pesce, delle aragoste, delle spugne e del corallo. Esenzione di uguale durata, ma dalle sole tasse erariali sugli affari, e locali, e' concessa per il periodo dal 1° luglio 1925 al 31 dicembre 1935. Per coloro i quali avessero gia' costruito o messo in esercizio gli scafi medesimi, il termine decennale delle esenzioni dalle tasse sugli affari, che sia scaduto, o che venga a scadere entro il 31 dicembre 1935, e' prorogato sino a tale data. Restano eccettuati, pero', dall'esonero dalle tasse sugli affari, le cambiali e gli atti giudiziari. Se detti scali cessano di funzionare per la pesca entro un triennio dalla messa in esercizio, i rispettivi armatori dovranno rimborsare lo Stato della totalita' delle tasse ed imposte non pagate.