(Testo-art. 42)
 
                              Art. 42. 
 
 
(Legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 1;  R.  decreto-legge  15  ottobre
 1925, n. 1924, e R. decreto-legge 19 gennaio 1931, n. 149, art. 6). 
 
  Il Governo del Re e' autorizzato a concedere la esenzione,  per  il
periodo di 10 anni, dalle tasse e dalle imposte  a  chi,  fra  il  30
giugno 1919 ed il 30 giugno 1925, abbia messo in uso scafi di  stazza
lorda non inferiore a 4 tonnellate, con o  senza  motore  ausiliario,
tanto per  la  pesca,  quanto  per  il  trasporto  del  pesce,  delle
aragoste, delle spugne e del corallo. 
  Esenzione di uguale durata, ma  dalle  sole  tasse  erariali  sugli
affari, e locali, e' concessa per il periodo dal 1° luglio 1925 al 31
dicembre 1935. 
  Per coloro i quali avessero gia' costruito o messo in esercizio gli
scafi medesimi, il termine  decennale  delle  esenzioni  dalle  tasse
sugli affari, che sia scaduto, o che venga  a  scadere  entro  il  31
dicembre 1935, e' prorogato sino a tale data. 
  Restano eccettuati, pero', dall'esonero dalle tasse  sugli  affari,
le cambiali e gli atti giudiziari. 
  Se detti scali cessano di funzionare per la pesca entro un triennio
dalla messa in esercizio, i rispettivi armatori  dovranno  rimborsare
lo Stato della totalita' delle tasse ed imposte non pagate.