(Testo-art. 43)
 
                              Art. 43. 
 
 
(Legge 24 marzo 1921, n. 312,  art.  2,  comma  1°,  e  art.  26;  R.
    decreto-legge 19 gennaio 1931, n. 149, art. 6, comma ultimo). 
 
  E' concessa l'esenzione dai dazi doganali per  la  importazione  di
pesci secchi, salati  e  affumicati  (esclusi  quelli  in  salamoia),
qualora la cattura dei pesci medesimi e  la  loro  lavorazione  siano
fatte da imprese di pesca con capitali, personale e navi nazionali. 
  I redditi delle imprese nazionali di pesca e di piscicoltura,  fino
al 6 per cento del capitale investito, sono esenti dalla  imposta  di
ricchezza mobile e da ogni altra imposta sui redditi industriali, per
dieci anni, decorrenti dal 23 marzo 1931. 
  Le disposizioni contenute nel presente articolo  sono  estese  alle
opere occorrenti nell'interesse della pesca.