(Testo-art. 44)
 
                              Art. 44. 
 
 
(Decreto-legge Luogotenenziale 29 aprile 1917, n. 698, art.  1  e  2;
legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 3;  R.  decreto-legge  20  novembre
1927, n. 2525, art. 3, comma 3°, e R decreto-legge 19  gennaio  1931,
                           n. 149, art 1). 
 
  Il Ministero dell'agricoltura e delle  foreste,  oltre  alle  altre
attivita' previste dalla presente legge, promuove e sussidia: 
a) l'aumento  e   il   perfezionamento   dei   mezzi,   la   migliore
   organizzazione della produzione, dei trasporti e della vendita dei
   prodotti nel campo della grande, media e piccola pesca  marittima;
   la migliore organizzazione di particolari  forme  di  pesca  nelle
   acque  marine,  lagunari  e  vallive;  l'esecuzione  di   campagne
   esplorative per la ricerca di nuovi campi di  pesca;  l'esecuzione
   di opere accessorie portuali nell'interesse della pesca; 
b) la migliore organizzazione della pesca e della piscicoltura  nelle
   acque dolci; 
  c)  l'incremento  delle  industrie  per  la  conservazione   e   la
lavorazione  dei  prodotti  e  dei  sottoprodotti  della  pesca;   il
perfezionamento della fabbricazione delle reti e  degli  attrezzi  da
pesca, dei motori per barche da pesca, ed in genere  l'incremento  di
ogni altra industria accessoria alla pesca.