(Testo-art. 45)
 
                              Art. 45. 
 
 
         (R. decreto-legge 19 gennaio 1931, n. 149, art. 3). 
 
  Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste puo', per il  periodo
di 10 anni, concedere il concorso, nella misura costante  del  2  per
cento per tutto il  periodo  di  ammortamento,  nel  pagamento  degli
interessi per operazioni di credito  stipulate  successivamente  alla
data del 7 marzo 1931, che abbiano i seguenti scopi: 
a) costruzione in cantieri nazionali di nuove navi e galleggianti per
la pesca, o per il trasporto del pescato; 
b) miglioramento di navi e di galleggianti esistenti, mediante  nuove
istallazioni per uso della pesca; 
c) impianto di stabilimenti  per  la  lavorazione  del  pesce  e  dei
sottoprodotti della pesca; 
d) impianto di stabilimenti per la fabbricazione di reti e  di  altri
attrezzi da pesca; 
e) impianto di magazzini per la conservazione e la distribuzione  del
   pescato e per l'approvvigionamento  delle  barelle  da  pesca;  di
   officine per la riparazione dei mezzi  e  degli  attrezzi  per  la
   pesca; di manufatti di uso collettivo per i pescatori; 
f) costruzione di manufatti a  terra  occorrenti  per  l'impianto  di
   nuove tonnare e  di  altri  sistemi  fissi  di  pesca,  e  per  il
   miglioramento di quelli esistenti; 
g) costruzione e sistemazione di peschiere e di altri  manufatti  per
l'allevamento del pesce e di altri animali acquatici; 
h) costruzione di opere per l'impianto di  colonie  di  pescatori  in
zone litoranee disabitate; 
i) costruzione di mercati all'ingrosso del pesce. 
  Le Casse di risparmio, i Monti di pieta' di  prima  categoria,  gli
istituti di credito agrario, nonche' gli altri Enti ed  Istituti  che
ne siano autorizzati con decreto  del  Ministero  dell'agricoltura  e
delle foreste di concerto con quello delle finanze, possono  compiere
le operazioni di credito di cui al presente articolo. I mutui saranno
garantiti mediante ipoteca  sugli  immobili  e  sui  natanti.  Questi
dovranno essere assicurati contro i rischi della navigazione,  e  gli
immobili,   quando   si   tratti   di   fabbricati,   contro   quelli
dell'incendio. 
  Per le operazioni di cui  al  presente  articolo  gli  Istituti  di
credito agrario godranno delle agevolazioni di cui all'art. 21 del R.
decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509. 
  Il concorso nel pagamento degli  interessi  secondo  le  precedenti
norme  non  e'  cumulabile  con  alcun  altro  concorso,  sussidio  o
contributo statale. 
  Il  concorso  potra'  essere  accordato,  entro  il  limite   delle
disponibilita' indicate dall'art. 93, con provvedimento insindacabile
del Servizio della  pesca  del  Ministero  dell'agricoltura  e  delle
foreste, previo esame della convenienza dell'operazione per la  quale
e' domandato e sempreche' la durata  dell'operazione  non  oltrepassi
anni venti. 
  La corresponsione del concorso nel pagamento degli interessi cessa,
venendo meno lo scopo per il quale fu accordata.