Art. 45. (R. decreto-legge 19 gennaio 1931, n. 149, art. 3). Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste puo', per il periodo di 10 anni, concedere il concorso, nella misura costante del 2 per cento per tutto il periodo di ammortamento, nel pagamento degli interessi per operazioni di credito stipulate successivamente alla data del 7 marzo 1931, che abbiano i seguenti scopi: a) costruzione in cantieri nazionali di nuove navi e galleggianti per la pesca, o per il trasporto del pescato; b) miglioramento di navi e di galleggianti esistenti, mediante nuove istallazioni per uso della pesca; c) impianto di stabilimenti per la lavorazione del pesce e dei sottoprodotti della pesca; d) impianto di stabilimenti per la fabbricazione di reti e di altri attrezzi da pesca; e) impianto di magazzini per la conservazione e la distribuzione del pescato e per l'approvvigionamento delle barelle da pesca; di officine per la riparazione dei mezzi e degli attrezzi per la pesca; di manufatti di uso collettivo per i pescatori; f) costruzione di manufatti a terra occorrenti per l'impianto di nuove tonnare e di altri sistemi fissi di pesca, e per il miglioramento di quelli esistenti; g) costruzione e sistemazione di peschiere e di altri manufatti per l'allevamento del pesce e di altri animali acquatici; h) costruzione di opere per l'impianto di colonie di pescatori in zone litoranee disabitate; i) costruzione di mercati all'ingrosso del pesce. Le Casse di risparmio, i Monti di pieta' di prima categoria, gli istituti di credito agrario, nonche' gli altri Enti ed Istituti che ne siano autorizzati con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quello delle finanze, possono compiere le operazioni di credito di cui al presente articolo. I mutui saranno garantiti mediante ipoteca sugli immobili e sui natanti. Questi dovranno essere assicurati contro i rischi della navigazione, e gli immobili, quando si tratti di fabbricati, contro quelli dell'incendio. Per le operazioni di cui al presente articolo gli Istituti di credito agrario godranno delle agevolazioni di cui all'art. 21 del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509. Il concorso nel pagamento degli interessi secondo le precedenti norme non e' cumulabile con alcun altro concorso, sussidio o contributo statale. Il concorso potra' essere accordato, entro il limite delle disponibilita' indicate dall'art. 93, con provvedimento insindacabile del Servizio della pesca del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, previo esame della convenienza dell'operazione per la quale e' domandato e sempreche' la durata dell'operazione non oltrepassi anni venti. La corresponsione del concorso nel pagamento degli interessi cessa, venendo meno lo scopo per il quale fu accordata.