Art. 46. (R. decreto-legge 19 gennaio 1931, n. 149, art. 5). Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e' autorizzato ad emanare, di concerto con quelli delle corporazioni, delle finanze, e delle comunicazioni, le norme per rendere obbligatoria l'assicurazione contro i rischi della navigazione dei battelli da tre a venticinque tonnellate, adibiti alla pesca, determinandone i limiti e le modalita', qualora gli attuali sistemi di assicurazione risultassero inadeguati, in rapporto all'incremento della piccola e media industria peschereccia.