(Testo-art. 46)
 
                              Art. 46. 
 
 
         (R. decreto-legge 19 gennaio 1931, n. 149, art. 5). 
 
  Il Ministero dell'agricoltura e delle  foreste  e'  autorizzato  ad
emanare, di concerto con quelli delle corporazioni, delle finanze,  e
delle   comunicazioni,   le   norme    per    rendere    obbligatoria
l'assicurazione contro i rischi della navigazione dei battelli da tre
a venticinque tonnellate, adibiti alla pesca, determinandone i limiti
e  le  modalita',  qualora  gli  attuali  sistemi  di   assicurazione
risultassero inadeguati, in rapporto all'incremento della  piccola  e
media industria peschereccia.