(Testo-art. 47)
 
                              Art. 47. 
 
 
               (Legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 8). 
 
  Le societa' cooperative fra pescatori lavoratori  possono  riunirsi
in Consorzio, secondo norme da fissarsi per regolamento. 
  I Consorzi hanno personalita' giuridica, e la loro costituzione  e'
riconosciuta con  decreto  del  Ministero  dell'agricoltura  e  delle
foreste, di concerto  con  quello  delle  corporazioni,  su  conforme
parere della Commissione consultiva della pesca. 
  Gli atti costitutivi, ed ogni  successiva  modificazione  di  essi,
debbono essere approvati con le stesse modalita'.