Art. 47. (Legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 8). Le societa' cooperative fra pescatori lavoratori possono riunirsi in Consorzio, secondo norme da fissarsi per regolamento. I Consorzi hanno personalita' giuridica, e la loro costituzione e' riconosciuta con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello delle corporazioni, su conforme parere della Commissione consultiva della pesca. Gli atti costitutivi, ed ogni successiva modificazione di essi, debbono essere approvati con le stesse modalita'.