Art. 48. (Legge 24 marzo 1921, n. 312, articoli 7 e 9; R. decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, art. 3, comma 4°). Le societa' cooperative di pescatori lavoratori, oltre che delle agevolazioni tributarie, consentite dalle leggi vigenti, godono, purche' riunite in Consorzio come all'articolo precedente, dei seguenti benefici: a) della esenzione dalla tassa di registro, ai sensi dell'art. 40 della tabella C annessa alla legge 30 dicembre 1923, n. 3269, nonche' delle altre disposizioni speciali stabilite, per le societa' cooperative, dagli articoli 65 e 67 della citata legge di registro, purche' il capitale complessivo di ciascuna societa' non superi le L. 500.000; b) della applicazione ai prestiti, contratti a norma dell'art. 49 della presente legge, della disposizione dell'art. 5 (2° comma) del decreto-legge Luogotenenziale 14 febbraio 1918, n. 386. Esse possono inoltre essere ammesse a godere: c) della concessione, su parere della Commissione consultiva, di premi per costruzione di scafi con o senza motori, e di scafi portapesce; d) della concessione di sussidi straordinari o di contributi continuativi per cinque anni, per l'esercizio di magazzini, per l'acquisto in comune e rivendita di attrezzi del mestiere e di generi di consumo, pel funzionamento di stabilimenti o di opifici necessari all'industria della pesca, e per ogni altra attivita' spesa per il maggior sviluppo dell'industria peschereccia; e) della concessione, per gli scopi di cui alla lettera d), di aree e fabbricati del demanio marittimo, con il corrispettivo dell'annuo canone di L. 1, e con esonero dalle tasse di registro e bollo delle domande e degli atti relativi. Dell'agevolezza di cui alla lettera c) sono ammessi a godere anche i Consorzi, e le cooperative non costituite in consorzi.