(Testo-art. 48)
 
                              Art. 48. 
 
 
(Legge 24 marzo 1921, n. 312, articoli 7 e  9;  R.  decreto-legge  20
             novembre 1927, n. 2525, art. 3, comma 4°). 
 
  Le societa' cooperative di pescatori lavoratori,  oltre  che  delle
agevolazioni tributarie,  consentite  dalle  leggi  vigenti,  godono,
purche'  riunite  in  Consorzio  come  all'articolo  precedente,  dei
seguenti benefici: 
a) della esenzione dalla tassa di registro,  ai  sensi  dell'art.  40
   della tabella C annessa alla legge  30  dicembre  1923,  n.  3269,
   nonche'  delle  altre  disposizioni  speciali  stabilite,  per  le
   societa' cooperative, dagli articoli 65 e 67 della citata legge di
   registro, purche' il capitale complessivo di ciascuna societa' non
   superi le L. 500.000; 
b) della applicazione ai prestiti, contratti  a  norma  dell'art.  49
   della presente legge, della disposizione dell'art.  5  (2°  comma)
   del decreto-legge Luogotenenziale 14 febbraio 1918, n. 386. 
  Esse possono inoltre essere ammesse a godere: 
c) della concessione, su  parere  della  Commissione  consultiva,  di
   premi per costruzione di scafi con o  senza  motori,  e  di  scafi
   portapesce; 
d) della  concessione  di  sussidi  straordinari  o   di   contributi
   continuativi per cinque anni, per l'esercizio  di  magazzini,  per
   l'acquisto in comune e rivendita di attrezzi  del  mestiere  e  di
   generi di consumo, pel funzionamento di stabilimenti o di  opifici
   necessari all'industria della pesca, e per  ogni  altra  attivita'
   spesa per il maggior sviluppo dell'industria peschereccia; 
e) della concessione, per gli scopi di cui alla lettera d), di aree e
   fabbricati del demanio marittimo, con il corrispettivo  dell'annuo
   canone di L. 1, e con esonero dalle  tasse  di  registro  e  bollo
   delle domande e degli atti relativi. 
  Dell'agevolezza di cui alla lettera c) sono ammessi a godere  anche
i Consorzi, e le cooperative non costituite in consorzi.