Art. 5. (Legge 4 marzo 1877, n. 3706, art. 3). Sono vietati la pesca e il commercio del fregolo, del pesce novello e degli altri animali acquatici non pervenuti alle dimensioni indicate dai regolamenti. E' fatta eccezione pel materiale destinato a scopi scientifici, alla vallicultura, all'ostricultura, e ad altri allevamenti artificiali, ovvero ad esca di pescagione, sotto l'osservanza delle speciali disposizioni stabilite dai regolamenti. Altre eccezioni potranno essere ammesse dai regolamenti, purche' non nocciano alla conservazione ed alla moltiplicazione delle specie.