(Testo-art. 5)
 
                               Art. 5. 
 
 
               (Legge 4 marzo 1877, n. 3706, art. 3). 
 
  Sono vietati la pesca e il commercio del fregolo, del pesce novello
e  degli  altri  animali  acquatici  non  pervenuti  alle  dimensioni
indicate dai regolamenti. 
  E' fatta eccezione pel materiale  destinato  a  scopi  scientifici,
alla  vallicultura,  all'ostricultura,   e   ad   altri   allevamenti
artificiali, ovvero ad esca di pescagione, sotto  l'osservanza  delle
speciali disposizioni stabilite dai regolamenti. 
  Altre eccezioni potranno essere ammesse  dai  regolamenti,  purche'
non nocciano alla conservazione ed alla moltiplicazione delle specie.