(Testo-art. 50)
 
                              Art. 50. 
 
 
(Legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 5, commi 1-3; R. decreto-legge  23
                    maggio 1924, n. 921, art. 2). 
 
  Il credito per  la  costruzione  e  l'acquisto  di  battelli  e  di
attrezzi da pesca, concesso tanto dalla Banca nazionale  del  lavoro,
quanto  da  privati,  e'  di  pieno  diritto  garantito  da  speciale
privilegio legale, da collocarsi dopo quelli previsti dall'art. 4 del
R. decreto-legge 5 luglio 1928, n. 1816. 
  Il privilegio grava sulle  navi  e  sui  materiali  necessari  alla
costruzione, e' preferito a qualunque altro derivante  da  contratto,
salvo il disposto del precedente comma, segue la nave ed il materiale
presso qualunque terzo possessore, e, nei casi di perdita delle cose,
il credito si esercita con equivalente privilegio sulle indennita' di
assicurazione. 
  Il credito per l'impianto di magazzini di deposito e di  vendita  e
per qualsiasi altro impianto concernente l'industria della  pesca  e'
assistito   con   equivalente   privilegio   sulle   indennita'    di
assicurazione. 
  Il credito per l'esercizio dei magazzini di deposito e  di  rendita
e' garantito dal privilegio sulle merci di cui al R. decreto-legge 29
novembre 1923, n. 2926.