(Testo-art. 51)
 
                              Art. 51. 
 
 
            (R. decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2472). 
 
  La concessione di crediti alle  cooperative  ed  ai  consorzi  puo'
essere subordinata, dalla Banca mutuante,  all'assicurazione,  presso
imprese od enti legalmente operanti nel Regno, della totalita'  o  di
parte del  naviglio,  degli  attrezzi  e  delle  cose  delle  singole
industrie per le quali il prestito fu emesso, per tutti i rischi  cui
possono andare soggette. 
  Per la detta assicurazione possono essere anche costituite, fra gli
interessati,  associazioni  mutue,  e   federazioni   provinciali   e
regionali. 
  La costituzione ed il funzionamento delle une e  delle  altre  sono
disciplinati  secondo  le  norme,  in  quanto  applicabili,  del   R.
decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1759, e del relativo  regolamento,
od altrimenti secondo le norme del R. decreto-legge 29  aprile  1923,
n. 966, e successive modificazioni.