Art. 51. (R. decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2472). La concessione di crediti alle cooperative ed ai consorzi puo' essere subordinata, dalla Banca mutuante, all'assicurazione, presso imprese od enti legalmente operanti nel Regno, della totalita' o di parte del naviglio, degli attrezzi e delle cose delle singole industrie per le quali il prestito fu emesso, per tutti i rischi cui possono andare soggette. Per la detta assicurazione possono essere anche costituite, fra gli interessati, associazioni mutue, e federazioni provinciali e regionali. La costituzione ed il funzionamento delle une e delle altre sono disciplinati secondo le norme, in quanto applicabili, del R. decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1759, e del relativo regolamento, od altrimenti secondo le norme del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, e successive modificazioni.