(Testo-art. 52)
 
                              Art. 52. 
 
 
          (Legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 21, comma 1°). 
 
  Le disposizioni del presente capo sono  estese  ai  pescatori,  che
esercitano la pesca nelle acque pubbliche ed in quelle private,  solo
quando ne siano direttamente gli imprenditori.