(Testo-art. 54)
 
                              Art. 54. 
 
 
             (Legge 13 dicembre 1928, n. 2884, art. 2). 
 
  Le   Associazioni   indicate   nell'articolo   precedente   possono
prefiggersi scopi inerenti alla  tutela  ed  alla  conservazione  del
patrimonio ittico ed agli studi ed  alla  propaganda  in  materia  di
pesca. 
  A tal fine le Associazioni assumeranno la forma di Consorzi per  la
tutela della pesca.