Art. 54. (Legge 13 dicembre 1928, n. 2884, art. 2). Le Associazioni indicate nell'articolo precedente possono prefiggersi scopi inerenti alla tutela ed alla conservazione del patrimonio ittico ed agli studi ed alla propaganda in materia di pesca. A tal fine le Associazioni assumeranno la forma di Consorzi per la tutela della pesca.