(Testo-art. 55)
 
                              Art. 55. 
 
 
             (Legge 13 dicembre 1928, n. 2884, art. 3). 
 
  I Consorzi per la tutela della pesca sono volontari od obbligatori.
I Consorzi volontari sono costituiti con atto pubblico e riconosciuti
con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste. 
  I Consorzi obbligatori sono costituiti con decreto del Ministro per
l'agricoltura e le foreste, sentito il  Comitato  permanente  per  la
pesca.