Art. 55. (Legge 13 dicembre 1928, n. 2884, art. 3). I Consorzi per la tutela della pesca sono volontari od obbligatori. I Consorzi volontari sono costituiti con atto pubblico e riconosciuti con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste. I Consorzi obbligatori sono costituiti con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il Comitato permanente per la pesca.