Art. 56. (Legge 13 dicembre 1928, n. 2884, art. 4). Non puo' essere di regola riconosciuto o costituito se non un solo Consorzio per la tutela della pesca in ciascuna Provincia. Nel caso di bacini o di unita' idriche comprendenti varie Provincie, puo' essere riconosciuto o costituito un Consorzio di carattere interprovinciale. Il Ministro per l'agricoltura e le foreste determina le zone di ciascun Consorzio.