(Testo-art. 56)
 
                              Art. 56. 
 
 
             (Legge 13 dicembre 1928, n. 2884, art. 4). 
 
  Non puo' essere di regola riconosciuto o costituito se non un  solo
Consorzio per la tutela della pesca in ciascuna Provincia. 
  Nel  caso  di  bacini  o  di  unita'  idriche  comprendenti   varie
Provincie, puo' essere riconosciuto  o  costituito  un  Consorzio  di
carattere  interprovinciale.  Il  Ministro  per  l'agricoltura  e  le
foreste determina le zone di ciascun Consorzio.