(Testo-art. 57)
 
                              Art. 57. 
 
 
             (Legge 13 dicembre 1928, n. 2884, art. 5). 
 
  Possono far parte dei Consorzi,  oltre  i  privati  e  le  societa'
esercenti l'industria della pesca, il commercio  dei  prodotti  della
medesima, o  comunque  aventi  interesse  all'utile  esercizio  della
pesca, i dilettanti di pesca, gli studiosi di materie attinenti  alla
pesca, e gli enti locali.