Art. 58. (Legge 13 dicembre 1928, n. 2884, art. 6). I Consorzi sono retti da un Consiglio di amministrazione nominato secondo le norme dettate dai rispettivi statuti. Fanno parte di diritto del Consiglio di amministrazione: un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; un ufficiale della Milizia nazionale forestale designato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste; un rappresentante rispettivamente dei Sindacati dei datori di lavoro e dei prestatori d'opera nell'industria della pesca, designati dalle rispettive Federazioni nazionali; un ufficiale del Corpo delle Regie capitanerie di porto designato dal Ministero delle comunicazioni, nei Consorzi che estendono la loro attivita' sulle acque marittime. Il presidente del Consiglio di amministrazione e' nominato dal Ministro per l'agricoltura e le foreste.