(Testo-art. 58)
 
                              Art. 58. 
 
 
             (Legge 13 dicembre 1928, n. 2884, art. 6). 
 
  I Consorzi sono retti da un Consiglio di  amministrazione  nominato
secondo le norme dettate dai rispettivi statuti. 
  Fanno parte di diritto del Consiglio di amministrazione: 
  un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; 
  un  ufficiale  della  Milizia  nazionale  forestale  designato  dal
Ministero dell'agricoltura e delle foreste; 
  un rappresentante  rispettivamente  dei  Sindacati  dei  datori  di
lavoro e dei prestatori d'opera nell'industria della pesca, designati
dalle rispettive Federazioni nazionali; 
  un ufficiale del Corpo delle Regie capitanerie di  porto  designato
dal Ministero delle comunicazioni, nei Consorzi che estendono la loro
attivita' sulle acque marittime. 
  Il presidente del Consiglio  di  amministrazione  e'  nominato  dal
Ministro per l'agricoltura e le foreste.