(Testo-art. 59)
 
                              Art. 59. 
 
 
             (Legge 13 dicembre 1928, n. 2884, art. 7). 
 
  Il Ministro per  l'agricoltura  e  le  foreste  puo',  con  proprio
decreto, disporre che gli attrezzi per la pesca da usare  nella  zona
di ciascun Consorzio, relativamente alle acque interne, siano, a cura
del Consorzio stesso, muniti di speciale contrassegno che ne  accerti
la conformita' con le disposizioni vigenti, e stabilire che per  tale
servizio sia corrisposto al Consorzio uno speciale diritto. 
  Nel  caso  previsto  dal  precedente   comma,   la   mancanza   del
contrassegno sara' punita con pena pecuniaria da L.  50  a  500.  Gli
attrezzi privi del contrassegno saranno soggetti a  sequestro  e  non
saranno  restituiti  se  non  dopo  che  siano   stati   muniti   del
contrassegno a richiesta e spese del contravventore.