Art. 59. (Legge 13 dicembre 1928, n. 2884, art. 7). Il Ministro per l'agricoltura e le foreste puo', con proprio decreto, disporre che gli attrezzi per la pesca da usare nella zona di ciascun Consorzio, relativamente alle acque interne, siano, a cura del Consorzio stesso, muniti di speciale contrassegno che ne accerti la conformita' con le disposizioni vigenti, e stabilire che per tale servizio sia corrisposto al Consorzio uno speciale diritto. Nel caso previsto dal precedente comma, la mancanza del contrassegno sara' punita con pena pecuniaria da L. 50 a 500. Gli attrezzi privi del contrassegno saranno soggetti a sequestro e non saranno restituiti se non dopo che siano stati muniti del contrassegno a richiesta e spese del contravventore.