Art. 6. (Legge 4 marzo 1877, n. 3706, art. 5). E' proibita la pesca con la dinamite e con altre materie esplodenti, ed e' vietato di gettare od infondere nelle acque materie atte ad intorpidire, stordire od uccidere i pesci e gli altri animali acquatici. Sono, altresi', vietati la raccolta ed il commercio degli animali cosi' storditi od uccisi.