(Testo-art. 6)
 
                               Art. 6. 
 
 
               (Legge 4 marzo 1877, n. 3706, art. 5). 
 
  E'  proibita  la  pesca  con  la  dinamite  e  con  altre   materie
esplodenti, ed e' vietato di gettare od infondere nelle acque materie
atte ad intorpidire, stordire od uccidere i pesci e gli altri animali
acquatici. 
  Sono, altresi', vietati la raccolta ed il commercio  degli  animali
cosi' storditi od uccisi.