(Testo-art. 60)
 
                              Art. 60. 
 
 
             (Legge 13 dicembre 1928, n. 2884, art. 8). 
 
  I  Consorzi  traggono  i  mezzi  finanziari  occorrenti   al   loro
funzionamento dalle quote sociali, dai diritti di  cui  all'art.  59,
dai contributi degli enti locali e dalle entrate eventuali. 
  Per assicurare il normale funzionamento dei Consorzi, il  Ministero
dell'agricoltura e delle foreste puo'  concedere  un  contributo  non
superiore all'ammontare  dei  redditi  del  Consorzio  ottenuti  come
sopra. 
  A tal fine, i  Consorzi  sono  tenuti  a  comunicare  al  Ministero
dell'agricoltura e delle foreste i loro bilanci.