Art. 60. (Legge 13 dicembre 1928, n. 2884, art. 8). I Consorzi traggono i mezzi finanziari occorrenti al loro funzionamento dalle quote sociali, dai diritti di cui all'art. 59, dai contributi degli enti locali e dalle entrate eventuali. Per assicurare il normale funzionamento dei Consorzi, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste puo' concedere un contributo non superiore all'ammontare dei redditi del Consorzio ottenuti come sopra. A tal fine, i Consorzi sono tenuti a comunicare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste i loro bilanci.