(Testo-art. 61)
 
                              Art. 61. 
 
 
             (Legge 13 dicembre 1928, n. 2884, art. 9). 
 
  Qualora un Consorzio volontario  od  obbligatorio  non  corrisponda
alle finalita' per le quali e' stato istituito, ovvero  quando  siano
constatate  gravi  irregolarita'  nell'amministrazione  di  esso,  il
Ministro per l'agricoltura e le foreste ha facolta' di sciogliere  il
relativo Consiglio di amministrazione e di nominare  un  commissario,
il quale assume la temporanea gestione del Consorzio stesso.