Art. 61. (Legge 13 dicembre 1928, n. 2884, art. 9). Qualora un Consorzio volontario od obbligatorio non corrisponda alle finalita' per le quali e' stato istituito, ovvero quando siano constatate gravi irregolarita' nell'amministrazione di esso, il Ministro per l'agricoltura e le foreste ha facolta' di sciogliere il relativo Consiglio di amministrazione e di nominare un commissario, il quale assume la temporanea gestione del Consorzio stesso.