(Testo-art. 62)
 
                              Art. 62. 
 
 
             (Legge 13 dicembre 1928, n. 2884, art. 10). 
 
  Le attuali Associazioni per la  pesca,  anche  se  erette  in  ente
morale o riconosciute in forza di  precedenti  disposizioni,  saranno
trasformate in Consorzi, in conformita' della presente legge.