(Testo-art. 63)
 
                              Art. 63. 
 
 
               (Legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 36). 
 
  D'accordo col Ministero della educazione nazionale  possono  essere
istituite, nei principali centri  pescherecci,  scuole  speciali  per
l'insegnamento professionale  della  pesca  e  per  l'istruzione  dei
pescatori. 
  A cura  del  Ministero  dell'educazione  nazionale,  d'accordo  con
quello dell'agricoltura e delle foreste, nella  parte  dei  programmi
degli  istituti  magistrali  e  delle  scuole   elementari   relativa
all'insegnamento della storia naturale, e' inserito  un  cenno  sulla
coltura delle acque in genere, con riferimento speciale all'industria
della pesca. 
  Per l'istruzione professionale,  il  Ministero  dell'agricoltura  e
delle foreste puo' far tenere dei rapidi corsi speciali e  temporanei
presso gli istituti e laboratori da esso  dipendenti,  presso  quelli
del Regio comitato talassografico e presso gli istituti nautici. 
  Per la diffusione delle  discipline  inerenti  al  progresso  della
pesca,  di  comune  intesa  e  col  concorso   del   Regio   comitato
talassografico,  possono  essere  istituiti  quattro   incarichi   di
insegnamento  d'indole  superiore,  rispettivamente  di  oceanografia
fisica, di oceanografia biologica, di biologia applicata alla pesca e
di navigazione, con speciale riguardo allo  sviluppo  della  pesca  a
motore. Gli incaricati debbono tenere conferenze  di  volgarizzazione
anche nei principali centri pescherecci.