Art. 64. (Legge 11 luglio 1904, n. 378, art. 3, lettera a); legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 34, comma penultimo). Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste promuove ed attua, anche d'accordo con gli altri Stati interessati, studi ed indagini sulle condizioni fisico-biologiche delle acque e sugli effetti dei diversi metodi ed istrumenti pescherecci, nonche' sulle condizioni della pesca e dei pescatori; armonizza la propria attivita' con quella del Regio comitato talassografico italiano e di altri istituti del genere, e provvede, d'intesa con essi, alla redazione delle carte peschereccie e dei portolani di pesca.