(Testo-art. 64)
 
                              Art. 64. 
 
 
(Legge 11 luglio 1904, n. 378, art. 3, lettera  a);  legge  24  marzo
              1921, n. 312, art. 34, comma penultimo). 
 
  Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste  promuove  ed  attua,
anche d'accordo con gli altri Stati interessati,  studi  ed  indagini
sulle condizioni fisico-biologiche delle acque e  sugli  effetti  dei
diversi metodi ed istrumenti pescherecci,  nonche'  sulle  condizioni
della pesca e dei  pescatori;  armonizza  la  propria  attivita'  con
quella del Regio comitato talassografico italiano e di altri istituti
del genere, e provvede, d'intesa con essi, alla redazione delle carte
peschereccie e dei portolani di pesca.