(Testo-art. 66)
 
                              Art. 66. 
 
 
               (Legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 10). 
 
  Le  imprese  che,  con  qualunque  numero  di   operai   pescatori,
esercitano la pesca, con o senza navi  e  galleggianti  di  qualsiasi
specie, sono soggette alle disposizioni contenute nella legge  (testo
unico) 31 gennaio 1904, n.  51,  sugli  infortuni  degli  operai  sul
lavoro, e nel decreto-legge  Luogotenenziale  17  novembre  1918,  n.
1825, in quanto non sia diversamente provveduto dalla presente legge. 
  Tra le imprese, di cui al precedente  comma,  sono  comprese  tanto
quelle esercenti la pesca marittima, litoranea  o  d'alto  mare,  non
considerate dall'art. 1, n. 2, della legge (testo unico)  31  gennaio
1904, n. 51, quanto quelle esercenti la pesca lacuale e fluviale.