Art. 66. (Legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 10). Le imprese che, con qualunque numero di operai pescatori, esercitano la pesca, con o senza navi e galleggianti di qualsiasi specie, sono soggette alle disposizioni contenute nella legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, sugli infortuni degli operai sul lavoro, e nel decreto-legge Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1825, in quanto non sia diversamente provveduto dalla presente legge. Tra le imprese, di cui al precedente comma, sono comprese tanto quelle esercenti la pesca marittima, litoranea o d'alto mare, non considerate dall'art. 1, n. 2, della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, quanto quelle esercenti la pesca lacuale e fluviale.