(Testo-art. 67)
 
                              Art. 67. 
 
 
               (Legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 11). 
 
  Sono considerati  imprenditori,  oltre  le  aziende  individuali  o
collettive,  comprese  le   societa'   cooperative   che   esercitano
direttamente l'industria della pesca, anche i proprietari o armatori,
i quali concedono agli operai pescatori le loro navi o galleggianti e
gli attrezzi pescarecci, con o senza  il  loro  personale  intervento
nelle operazioni di pesca, ricevendo un qualsiasi  corrispettivo,  in
denaro o in natura, come partecipazione al prodotto della pesca.