Art. 67. (Legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 11). Sono considerati imprenditori, oltre le aziende individuali o collettive, comprese le societa' cooperative che esercitano direttamente l'industria della pesca, anche i proprietari o armatori, i quali concedono agli operai pescatori le loro navi o galleggianti e gli attrezzi pescarecci, con o senza il loro personale intervento nelle operazioni di pesca, ricevendo un qualsiasi corrispettivo, in denaro o in natura, come partecipazione al prodotto della pesca.