Art. 68. (Legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 12). Agli effetti dell'assicurazione obbligatoria contro gl'infortuni sul lavoro e' considerato operaio pescatore: a) chiunque, in modo permanente o avventizio e con rimunerazione fissa o a cottimo o con partecipazione al prodotto, anche se corrisposta in tutto o in parte in natura, e' occupato nelle operazioni di pesca marittima litoranea o d'alto mare, lacuale o fluviale, comprese le operazioni di ormeggio, disormeggio o di navigazione della nave o del galleggiante destinato alla pesca; b) chiunque, nelle stesse condizioni, anche senza partecipare materialmente al lavoro, sopraintende durante le operazioni di pesca al lavoro degli altri, purche' la sua mercede fissa, ragguagliata ad anno, non superi le L. 3600; c) l'apprendista o mozzo, con o senza rimunerazione, che partecipi al lavoro nelle condizioni previste dalla lettera a).