(Testo-art. 68)
 
                              Art. 68. 
 
 
               (Legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 12). 
 
  Agli effetti dell'assicurazione  obbligatoria  contro  gl'infortuni
sul lavoro e' considerato operaio pescatore: 
a) chiunque, in modo permanente  o  avventizio  e  con  rimunerazione
   fissa o a cottimo o  con  partecipazione  al  prodotto,  anche  se
   corrisposta in tutto o in  parte  in  natura,  e'  occupato  nelle
   operazioni di pesca marittima litoranea o d'alto mare,  lacuale  o
   fluviale, comprese le operazioni di  ormeggio,  disormeggio  o  di
   navigazione della nave o del galleggiante destinato alla pesca; 
b) chiunque,  nelle  stesse  condizioni,  anche   senza   partecipare
   materialmente al lavoro, sopraintende  durante  le  operazioni  di
   pesca al  lavoro  degli  altri,  purche'  la  sua  mercede  fissa,
   ragguagliata ad anno, non superi le L. 3600; 
  c) l'apprendista o mozzo, con o senza rimunerazione, che  partecipi
al lavoro nelle condizioni previste dalla lettera a).