(Testo-art. 7)
 
                               Art. 7. 
 
 
(Legge 4 marzo 1877, n. 3706, art. 6; R.  decreto-legge  20  novembre
                  1927, n. 2525, art. 3, comma 2°). 
 
  E' fatto divieto di collocare attraverso i fiumi, torrenti,  canali
ed altri corsi o bacini d'acqua dolce o  salsa,  apparecchi  fissi  o
mobili di pesca, che possano impedire  del  tutto  il  passaggio  del
pesce. 
  Tale divieto non si applica ai bacini d'acqua dolce o salsa, ove si
pratica l'allevamento del pesce.