Art. 7. (Legge 4 marzo 1877, n. 3706, art. 6; R. decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, art. 3, comma 2°). E' fatto divieto di collocare attraverso i fiumi, torrenti, canali ed altri corsi o bacini d'acqua dolce o salsa, apparecchi fissi o mobili di pesca, che possano impedire del tutto il passaggio del pesce. Tale divieto non si applica ai bacini d'acqua dolce o salsa, ove si pratica l'allevamento del pesce.