Art. 70. (Legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 14). Le persone soggette all'obbligo dell'assicurazione, secondo gli articoli precedenti, debbono essere assicurate presso la Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro, fatta eccezione per i casi seguenti: 1° che esista, oppure sia in seguito costituito, un sindacato obbligatorio di assicurazione mutua ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51; 2° che si tratti di imprese soggette, per una parte dei propri dipendenti, all'obbligo dell'assicurazione secondo lo articolo 1, n. 2, della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, nel qual caso le persone, per le quali viene stabilito con la presente legge l'obbligo dell'assicurazione, possono essere assicurate presso lo stesso Istituto, al quale sono assicurati gli altri dipendenti. Sono nulli i contratti stipulati presso un ente diverso dalla Cassa nazionale o da un Sindacato obbligatorio, in tutti i casi nei quali, ai termini del presente articolo, l'assicurazione doveva essere stipulata presso la Cassa nazionale o un Sindacato obbligatorio. La nullita' puo' essere eccepita soltanto dagli imprenditori contraenti, dalle persone assicurate e dalla Cassa nazionale o dal Sindacato obbligatorio esercitante nel territorio, i quali potranno provocare i relativi procedimenti penali.