(Testo-art. 70)
 
                              Art. 70. 
 
 
               (Legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 14). 
 
  Le persone soggette  all'obbligo  dell'assicurazione,  secondo  gli
articoli  precedenti,  debbono  essere  assicurate  presso  la  Cassa
nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro,
fatta eccezione per i casi seguenti: 
  1° che esista, oppure  sia  in  seguito  costituito,  un  sindacato
obbligatorio di assicurazione  mutua  ai  sensi  e  per  gli  effetti
dell'art. 26 della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51; 
  2° che si tratti di imprese soggette,  per  una  parte  dei  propri
dipendenti, all'obbligo dell'assicurazione secondo lo articolo 1,  n.
2, della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, nel qual caso le
persone, per le quali viene stabilito con la presente legge l'obbligo
dell'assicurazione,  possono  essere  assicurate  presso  lo   stesso
Istituto, al quale sono assicurati gli altri dipendenti. 
  Sono nulli i contratti stipulati presso un ente diverso dalla Cassa
nazionale o da un Sindacato obbligatorio, in tutti i casi nei  quali,
ai termini  del  presente  articolo,  l'assicurazione  doveva  essere
stipulata presso la Cassa nazionale o un Sindacato  obbligatorio.  La
nullita' puo' essere eccepita soltanto dagli imprenditori contraenti,
dalle persone assicurate e dalla  Cassa  nazionale  o  dal  Sindacato
obbligatorio esercitante nel territorio, i quali potranno provocare i
relativi procedimenti penali.