(Testo-art. 71)
 
                              Art. 71. 
 
 
     (Legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 15 e art. 21, comma 2°). 
 
  E' data facolta' al Ministero delle  corporazioni  di  emanare,  di
concerto col Ministero dell'agricoltura e delle foreste, uno speciale
regolamento  per  l'esecuzione  delle  disposizioni   contenute   nel
presente capo. 
  Con il predetto regolamento saranno altresi' stabilite le norme per
la vigilanza, che verra' esercitata dal Ministero delle corporazioni,
e potranno essere stabilite  norme  speciali  per  il  pagamento  dei
premi. 
  Le disposizioni del presente capo si applicano anche per  la  pesca
in acque pubbliche, ed  in  quelle  soggette  a  diritti  privati  ed
esclusivi di pesca.