Art. 71. (Legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 15 e art. 21, comma 2°). E' data facolta' al Ministero delle corporazioni di emanare, di concerto col Ministero dell'agricoltura e delle foreste, uno speciale regolamento per l'esecuzione delle disposizioni contenute nel presente capo. Con il predetto regolamento saranno altresi' stabilite le norme per la vigilanza, che verra' esercitata dal Ministero delle corporazioni, e potranno essere stabilite norme speciali per il pagamento dei premi. Le disposizioni del presente capo si applicano anche per la pesca in acque pubbliche, ed in quelle soggette a diritti privati ed esclusivi di pesca.