(Testo-art. 72)
 
                              Art. 72. 
 
 
          (R. decreto-legge 4 aprile 1929, n. 927, art. 1). 
 
  I Comuni litoranei, nei quali la quantita' annualmente sbarcata dei
prodotti pescherecci superi in media le  trecento  tonnellate,  ed  i
Comuni nei quali il consumo annuo di tali prodotti superi in media le
tonnellate cinquanta, hanno obbligo di organizzare, secondo le  norme
seguenti,  il  mercato  all'ingrosso  dei  prodotti  stessi,  e,  ove
occorra, di costruire i relativi impianti. 
  Il giudizio sulla idoneita' dell'organizzazione e della costruzione
suddette spetta insindacabilmente  al  Ministero  dell'agricoltura  e
delle foreste.