Art. 72. (R. decreto-legge 4 aprile 1929, n. 927, art. 1). I Comuni litoranei, nei quali la quantita' annualmente sbarcata dei prodotti pescherecci superi in media le trecento tonnellate, ed i Comuni nei quali il consumo annuo di tali prodotti superi in media le tonnellate cinquanta, hanno obbligo di organizzare, secondo le norme seguenti, il mercato all'ingrosso dei prodotti stessi, e, ove occorra, di costruire i relativi impianti. Il giudizio sulla idoneita' dell'organizzazione e della costruzione suddette spetta insindacabilmente al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.