(Testo-art. 73)
 
                              Art. 73. 
 
 
          (R. decreto-legge 4 aprile 1929, n. 927, art. 2). 
 
  Ogni  mercato  all'ingrosso  e'  disciplinato  da  un   regolamento
comunale,    da    sottoporre    all'approvazione    del    Ministero
dell'agricoltura e delle foreste, sentito  il  parere  del  Consiglio
provinciale dell'economia corporativa  e  del  Consiglio  provinciale
sanitario.