Art. 73. (R. decreto-legge 4 aprile 1929, n. 927, art. 2). Ogni mercato all'ingrosso e' disciplinato da un regolamento comunale, da sottoporre all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito il parere del Consiglio provinciale dell'economia corporativa e del Consiglio provinciale sanitario.