Art. 74. (R. decreto-legge 4 aprile 1920, n. 927, art. 3). Ad ogni mercato sopraintende un direttore nominato dal Comune. Sono sottoposte alla disciplina ed al controllo del direttore del mercato la gestione dei commissionari, le operazioni che si compiono nel mercato e le altre che hanno attinenza con esso. Le vendite vengono di regola eseguite per lotti di specie omogenee col metodo dell'asta pubblica, ed il prezzo viene proclamato ad alta voce. Fra i servizi generali che debbono essere organizzati nel mercato s'intendono compresi quelli di polizia, quello statistico, quello sanitario ed il servizio di informazioni. Le direzioni di mercato stabiliranno un reciproco scambio di notizie sulle quantita' e sui prezzi delle merci. Dei risultati delle aste viene redatto apposito bollettino da affiggere al pubblico.