(Testo-art. 74)
 
                              Art. 74. 
 
 
          (R. decreto-legge 4 aprile 1920, n. 927, art. 3). 
 
  Ad ogni mercato sopraintende un direttore nominato dal Comune. 
  Sono sottoposte alla disciplina ed al controllo del  direttore  del
mercato la gestione dei commissionari, le operazioni che si  compiono
nel mercato e le altre che hanno attinenza con esso. 
  Le vendite vengono di regola eseguite per lotti di specie  omogenee
col metodo dell'asta pubblica, ed il prezzo viene proclamato ad  alta
voce. 
  Fra i servizi generali che debbono essere organizzati  nel  mercato
s'intendono compresi quelli di  polizia,  quello  statistico,  quello
sanitario ed il servizio di informazioni. 
  Le direzioni  di  mercato  stabiliranno  un  reciproco  scambio  di
notizie sulle quantita' e sui prezzi delle merci. 
  Dei risultati delle  aste  viene  redatto  apposito  bollettino  da
affiggere al pubblico.