(Testo-art. 76)
 
                              Art. 76. 
 
 
          (R. decreto-legge 4 aprile 1929, n. 927, art. 5). 
 
  I produttori possono provvedere  alla  vendita  o  direttamente,  o
valendosi dell'opera di commissionari. Nel primo caso  le  aste  sono
eseguite da agenti astatori, i quali sono nominati dal  Comune  anche
quando ricorra l'applicazione dell'art. 81. 
  Il numero dei posti di commissionario viene determinato dal Comune,
il quale conferisce  i  posti  stessi  a  persone  che  presentino  i
migliori requisiti di moralita' e di idoneita'. 
  Per il conferimento dei posti di commissionario  e  per  la  nomina
degli  astatori   sono   preferite   le   persone   designate   dalle
organizzazioni dei produttori, che diano affidamento  di  recare  sul
mercato notevoli quantitativi di merci. 
  In  casi  particolari  le  direzioni  di  mercato  possono   essere
autorizzate  dall'autorita'  comunale  ad  esercitare   la   funzione
commissionaria.