Art. 76. (R. decreto-legge 4 aprile 1929, n. 927, art. 5). I produttori possono provvedere alla vendita o direttamente, o valendosi dell'opera di commissionari. Nel primo caso le aste sono eseguite da agenti astatori, i quali sono nominati dal Comune anche quando ricorra l'applicazione dell'art. 81. Il numero dei posti di commissionario viene determinato dal Comune, il quale conferisce i posti stessi a persone che presentino i migliori requisiti di moralita' e di idoneita'. Per il conferimento dei posti di commissionario e per la nomina degli astatori sono preferite le persone designate dalle organizzazioni dei produttori, che diano affidamento di recare sul mercato notevoli quantitativi di merci. In casi particolari le direzioni di mercato possono essere autorizzate dall'autorita' comunale ad esercitare la funzione commissionaria.