(Testo-art. 77)
 
                              Art. 77. 
 
 
          (R. decreto-legge 4 aprile 1929, n. 927, art. 6). 
 
  Il conferimento dei posti di commissionari e' fatto per una  durata
non superiore ad anni cinque. 
  Il conferimento stesso e' rinnovato quando il commissionario  abbia
ottemperato a tutti gli obblighi assunti. 
  Dei posti di commissionario non e' consentita la cessione senza  la
preventiva autorizzazione dell'autorita' comunale. 
  La  provvigione  da  corrispondere  da  parte  dei  produttori   ai
commissionari, per le vendite eseguite da  questi  ultimi,  non  puo'
superare il 5 per cento del prezzo di deliberazione dei prodotti.