Art. 77. (R. decreto-legge 4 aprile 1929, n. 927, art. 6). Il conferimento dei posti di commissionari e' fatto per una durata non superiore ad anni cinque. Il conferimento stesso e' rinnovato quando il commissionario abbia ottemperato a tutti gli obblighi assunti. Dei posti di commissionario non e' consentita la cessione senza la preventiva autorizzazione dell'autorita' comunale. La provvigione da corrispondere da parte dei produttori ai commissionari, per le vendite eseguite da questi ultimi, non puo' superare il 5 per cento del prezzo di deliberazione dei prodotti.